Conforme alla RoHS2 dell'adattatore AC

In questa pagina viene spiegata la direttiva RoHS in relazione agli adattatori AC e agli alimentatori switching. Attualmente è in vigore la RoHS 2. In caso di difficoltà riguardo alle sostanze vietate, alle concentrazioni massime ammesse, agli articoli soggetti o alle categorie interessate, si prega di contattare la nostra azienda.

La direttiva RoHS (2002/95/CE) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE come direttiva RoHS revisionata il 1º luglio 2011, con la direttiva 2011/65/UE. La 2002/95/CE è denominata RoHS1, mentre la 2011/65/UE è denominata RoHS2. La RoHS2 ha sostituito, entro il 3 gennaio 2013, la RoHS1 nelle normative nazionali dei vari stati membri dell’UE, ed è attualmente in vigore.

In altre parole, poiché la RoHS1 è diventata la "vecchia direttiva RoHS", anche se si è conformi al contenuto della RoHS1, non significa necessariamente che si sia conformi alla RoHS2, quindi è importante prestare attenzione. L'attuale direttiva RoHS è la "2011/65/UE (RoHS2)", e per conformarsi alla direttiva RoHS occorre rispettare anche i nuovi contenuti normativi aggiunti. Il riepilogo è il seguente.

Sostanze vietate e concentrazioni massime ammissibili

La direttiva RoHS stabilisce sostanze il cui utilizzo è limitato, le cosiddette sostanze vietate. Tali sostanze erano già specificate sia nella direttiva originale RoHS del 2002/95/CE, sia nella versione modificata del 2011/65/UE, e prevedevano sei sostanze (gruppi). Tuttavia, il 4 giugno 2015 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la direttiva (UE) 2015/863, che ha aggiunto quattro nuove sostanze. Le sostanze aggiunte appartengono tutte al gruppo dei ftalati. Con queste aggiunte, le sostanze vietate sono diventate dieci. La direttiva (UE) 2015/863 sostituisce l’Annex II della 2011/65/UE e stabilisce le dieci sostanze (gruppi) insieme alle rispettive concentrazioni massime consentite.

Sostanze vietate nella RoHS1

Sostanze vietate aggiunte nella RoHS2 rispetto alla RoHS1

Prodotti (elementi) e categorie interessati

Il quadro generale dei prodotti interessati è lo stesso della RoHS1: apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate in un intervallo di tensioni che non supera 1,000V in corrente alternata (AC) e 1,500V in corrente continua (DC). Tuttavia, è stata aggiunta la condizione che si tratti di dispositivi che dipendono dalla corrente elettrica o dai campi elettromagnetici per funzionare correttamente, o che servono a generare, trasmettere o misurare tali campi.

Nella RoHS1 le categorie interessate erano dieci, mentre nella RoHS2 è stata aggiunta una undicesima categoria: "Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche". Inoltre, alle categorie 8 e 9, che erano escluse nella RoHS1, è stata assegnata una data di applicazione, e ora tutte le undici categorie specificate sono soggette alla direttiva.

  1. Grandi elettrodomestici
  2. Piccoli elettrodomestici
  3. Apparecchiature per tecnologie dell’informazione (IT) e telecomunicazioni
  4. Apparecchiature elettroniche di consumo
  5. Apparecchiature di illuminazione
  6. Utensili elettrici ed elettronici (esclusi i macchinari fissi di grandi dimensioni)
  7. Giocattoli, attrezzature per il tempo libero e lo sport
  8. Dispositivi medici
  9. Apparecchiature di sorveglianza e controllo
  10. Distributori automatici
  11. Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche non incluse nelle categorie sopra

Data di inizio della regolamentazione

Il periodo di inizio della regolamentazione delle dieci sostanze, inclusi i quattro composti nuovi, è definito per ciascuna categoria.

Conformità degli adattatori AC della nostra azienda

La nostra azienda ha iniziato i preparativi alla fine del 2015 per l’implementazione e, a partire da agosto 2016, ha iniziato progressivamente a richiedere per iscritto ai fornitori di componenti una conformità alla direttiva RoHS2. A partire dal 1º gennaio 2017, acquista soltanto componenti conformi alla direttiva RoHS2 (2015/863/UE). Anche i nuovi fornitori saranno selezionati soltanto se in grado di conformarsi alla RoHS2.

Abbiamo aggiornato il documento normativo ISO interno intitolato "Normativa di gestione dei prodotti RoHS" in data 25 dicembre 2015, e da quella data è utilizzato come materiale per le ispezioni in fabbrica dei produttori.

Per quanto riguarda i rapporti SGS, a partire dal 1º gennaio 2017, verranno gestite esattamente come le sei sostanze della RoHS1 anche le quattro sostanze supplementari, così che tutte e dieci soddisfino i requisiti della direttiva RoHS2.

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